Coronavirus, le misure adottate nelle zone isolate

Coronavirus, le misure adottate nelle zone isolate
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ITALIA - Il decreto approvato dal Governo nella scorsa serata, in vigore da oggi fino a venerdì 4 aprile, è atto a isolare alcune zone del Nord Italia per limitare il contagio da coronavirus. In particolare, dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori" situati in tutta la Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli, "nonché all’interno dei medesimi territori".

Tra le misure intraprese vi sono:

  • la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, così come di tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese. Scuole, università e istituzioni di alta formazione dovranno attivare la didattica a distanza per tutta la durata della sospensione;
  • il divieto di uscire dal proprio domicilio per le persone in quarantena e risultate positive al coronavirus;
  • la raccomandazione forte di rimanere in casa e limitare i contatti sociali per le persone con febbre e infezioni respiratorie;
  • la sospensione degli eventi sportivi, salvo quelli disputati a porte chiuse;
  • la chiusura degli impianti nelle località sciistiche;
  • la sospensione di manifestazioni ed eventi in luoghi pubblici e privati;
  • la sospensione delle attività di cinema, teatri, musei, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche;
  • bar e ristoranti possono aprire dalle 6 alle 18 con l'obbligo di far rispettare una distanza di un metro fra i clienti, dopo le 18 dovranno chiudere tutti i locali;
  • l'adozione di misure per far rispettare il metro di distanza tra le persone vale anche per tutti gli esercizi commerciali;
  • la chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, con l’esclusione di farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari;
  • la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere, centri sportivi, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei "livelli essenziali di assistenza");
  • l'apertura dei luoghi di culto a patto che si mettano in condizione i frequentatori di restare a un metro di distanza gli uni dagli altri, con sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
  • la sospensione dei concorsi pubblici e privati, fatta eccezione per quelli riguardanti personale sanitario, abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e personale della protezione civile;
  • la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico;
  • la sospensione degli esami per il conseguimento della patente di guida.
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