Preioni, Decreto “Cura Italia”: le proposte del Gruppo Lega Piemonte

Preioni, Decreto “Cura Italia”: le proposte del Gruppo Lega Piemonte
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL COMUNICATO DEL CONSIGLIERE REGIONALE ALBERTO PREIONI

TORINO - In merito al decreto “Cura Italia”, in un’ottica consapevole dell’emergenza e costruttiva, è stato costituito come Gruppo Lega Salvini Piemonte dei tavoli di lavoro specifici per area, per analizzare il decreto e proporre soluzioni per quelle che riteniamo essere delle forti criticità. Queste le nostre proposte che abbiamo inoltrato al presidente Cirio affinché se ne faccia portavoce alla Conferenza Stato - Regioni, in tema di tasse, aiuto alle imprese, trasporti, turismo, agricoltura, giustizia e politiche sociali.

TASSE

Sospensione della tassa sui manufatti di plastica monouso (plastic tax); sospensione della tassa sul consumo di bevande analcoliche «edulcorate», cosiddetta “sugar tax”; esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) – anche per i mezzi pesanti - per tutto il 2020 con compensazione alla Regione Piemonte. Coloro che avessero effettuato il pagamento del bollo auto dal 1° gennaio al 30 aprile 2020, han diritto al rimborso o ad optare per l’esenzione per l’anno 2021;

FINANZE E IMPRESE

Sospensione per l’intero territorio nazionale dell’applicazione degli ISA e dell’art. 3 del Decreto fiscale 2019, consentendo lo sblocco delle compensazioni fiscali; soppressione della limitazione all’uso del contante; innalzamento a un milione di euro del limite per la compensazione dei crediti; riapertura termini rottamazione-ter, saldo e stralcio e liti pendenti anno 2018; regime forfettario al 15% a tutti i soggetti con volume d’affari fino a 100.000 euro con coefficienti di redditività Ateco; cedolare secca per tutti gli affitti commerciali e artigianali; cancellazione totale IMU immobili commerciali; per i soggetti IRES e Irpef con valore sopra i 100.000 euro e fino a 10 milioni di euro (piccola impresa definizione europea); IRES/IRPEF al 20% su reddito in contabilità ordinaria e semplificata; cancellazione dell’Irap con compensazione alla Regione Piemonte; acconto non superiore a quello versato anno precedente; no ISA per anno 2020/2022 per soggetti che iniziano una nuova attività reale ed in crisi; aliquota fissa del 5% per 3/5 anni per Spa, srl, snc, sas, ditte individuali e professionisti; sblocco vincolo di destinazione delle entrate correnti dei bilanci dei Comuni a fini di spesa corrente in presenza di pareggio di bilancio; contributi straordinari a Comuni, Consorzi e Province per infrastrutture, scuole, manutenzione e opere pubbliche; blocco segnalazione alla centrale dei rischi per i ritardati pagamenti; zero tasse per PMI per tutto il 2020; rilancio settore edilizio con rafforzamento bonus ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico; cancellazione dei tributi e contributi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 delle attività con codice Ateco di cui il Dpcm 11 marzo ha disposto la sospensione dell’attività all’art.1 comma A relativamente alle imprese in materia di turismo, commercio e cultura; superamento della soglia dei 2.000.000 di euro di fatturato per la proroga delle scadenze del 16.3 come previsto dall’art 61 e 62 del DL 18/20; CIGD utilizzabile senza il preventivo esaurimento delle altre forme di flessibilità relativamente alle imprese in materia di turismo, commercio e cultura; allargamento a tutti i settori con Ateco interessati dalla sospensione, così come previsto dal Dpcm 11 marzo, nelle misure di sostegno previste dal DL “Cura Italia”; contributi straordinari alle imprese private e pubbliche, per il triennio 2020 – 2022, volti ad assicurare l’applicazione del lavoro agile (smart working) e del telelavoro ad un minimo del 30% dei dipendenti, con una cadenza di almeno 3 giorni lavorativi settimanali; applicazione dell’indennità di cui all’art. 27 del D.L. “Cura Italia” anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, diversi dall’INPS. Attribuzione dell’indennità per intero importo al singolo associato di studi professionali e non allo studio professionale; elevazione da 600,00 a 1000,00 euro dell’indennità di cui all’art. 27 del D.L. “Cura Italia”, con estensione ad ogni mese interessato dalla pandemia; compensazione della spesa relativa al canone di affitto e leasing per tutti i titolari di partita IVA, per l’intero periodo interessato dalla pandemia.

TRASPORTI

Istituzione zone di interscambio per le merci da e per la Francia e Svizzera in modo tale da garantire la sicurezza dei trasportatori senza fermare gli scambi commerciali; riduzione delle accise su trasporti al fine di sostenere l’attività di consegna delle materie prime e dei prodotti finiti alle aziende ed alla distribuzione; agenda rossa per sistema infrastrutturale di qualsiasi natura, ordine e grado / in fase di aggiudicazione dei lavori o con lavori in itinere; legge speciale durata 36 mesi in deroga a codice appalti/ sblocca cantieri; investimenti (sia pubblici che privati) in infrastrutture di vario tipo per dare aiuto concreto a lavoratori e professionisti del settore; sospensione della ritenuta d'acconto dell'8% per i bonifici riguardanti le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico; moratoria codice appalti e modello europeo.

TURISMO, CULTURA E COMMERCIO

Revisione della disciplina della prestazione di lavoro occasionale (art. 54 bis DL 50 del 2017 ) per il settore turistico; accesso agevolato al credito e sospensione rate dei mutui per le imprese turistico-ricettive; detrazione delle spese per i viaggi in Italia; sospensione della direttiva Bolkestein per le guide turistiche; sospensioni o meglio eliminazione per tutto il 2020 di contributi previdenziali, assicurativi, mutui prima casa e mutui attività anche di soggetti autonomi, liberi professionisti, maestri sci, guide alpine,  soggetti con partita IVA, commercianti, alberghi,  artigiani,  operanti in aree turistiche , nonché imprese del settore turistico impianti funiscioviari; credito di imposta pari al 50% della riduzione del fatturato delle strutture turistiche ricettive per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 rapportati alle stesse mensilità del 2019, 2018 e 2017; istituzione di misure a incentivazione del turismo regionale mediante introduzione di agevolazione (bonus e credito d’imposta); allungamento dei termini di versamento della tassa di soggiorno comunale e cancellazione di eventuali sanzioni; estensione alle imprese commercio, turismo e cultura della sospensione dei pagamenti delle utenze, prorogando il termine al 31 dicembre 2020 ed autorizzando la rateizzazione in 24 mesi, a partire da gennaio 2021; prolungamento dei termini di utilizzo dei Fondi Por Fesr rivolti alle imprese commercio, turismo e cultura  per consentire il completamento delle opere in essere e anche le possibili rimodulazioni della spesa; credito di imposta al 100% per almeno un trimestre per la locazione commeciali e ampliamento delle categorie catastali ricomprese; azzeramento delle commissioni bancarie e postali sulle operazioni di anticipazione delle fatture  per le annualità 2020 e 2021 delle imprese commercio, turismo e cultura; differimento di almeno un anno alla disposizione di cui all’art. 1, comma 1180, della L. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2020 della validità delle concessioni su area pubblica in essere; rimborso da parte dello Stato delle somme versate ai Comuni dagli operatori su area pubblica, concessionari di posteggio, in sede locale, a titolo di occupazione di posteggio in regime di concessione pluriennale, nei mercati su area pubblica, ivi compresi i posteggi singoli o i gruppi di posteggio, ovvero che preveda la corresponsione ai Comuni delle somme dovute da questi operatori e non versate a causa dello stato di sofferenza indotto dall’emergenza, da parte dello Stato. A questo fine i Comuni autocertificano allo Stato gli oneri da rimborsare agli operatori o da percepire; detrazione dall’imposta lorda- per i periodi di imposta 2020 e 2021 – delle spese non superiori a 250 euro a persona sostenute per l’acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive italiane.

AGRICOLTURA

Revisione della disciplina della prestazione di lavoro occasionale (art. 54 bis DL 50 del 2017 ) per il settore agricolo; deroga al divieto o procedure speciali per la circolazione di merci e persone per permettere un'adeguata assistenza nelle stalle, il normale svolgimento delle lavorazioni nei campi e nelle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli e il controllo da parte degli ispettori; sostegno alle aziende agricole che esercitano attività agrituristica ed enoturistica attraverso la sospensione di tutti i versamenti contributivi, previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; misure di ristoro dei danni subiti dagli agricoltori a seguito del divieto di partecipazione ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli; moratoria sull'applicazione dei dazi da parte degli Stati Uniti ai prodotti dell'agroalimentare italiano e superamento dell’embargo russo; deroga agli obblighi di natura ambientale prescritti per l’ottenimento della componente greening nell’ambito del sostegno PAC; limitare l’importazione del latte estero, sia per consumo alimentare che per produzione di formaggi e latticini. Sostegno e promozione delle imprese agricole affinchè la mungitura e la trasformazione del latte avvenga in Italia; modifica del testo del c. 1, dell’art. 22, del D.L. Cura Italia, sostituendo le parole “le ore di riduzione o sospensione delle attività” con “le giornate di riduzione o sospensione delle attività...” occorre rivedere l’’art. 28 del D.L. Cura Italia, in considerazione del fatto che l’indennità prevista appare inadeguata. Modifica del testo del c. 1, dell’art 30, del D.L. Cura Italia, inserendo dopo le parole: “non titolari di pensione,” le parole “in costanza di rapporto di lavoro e”. Occorre chiarire quali misure indicate nel comma 1 dell’art. 49, D.L. Cura Italia, siano applicabili rispetto a quanto previsto dal seguente comma 8 – estensione al settore agricolo le disposizioni in materia di fondo centrale attraverso le garanzie rilasciate da ISMEA. Parallelamente è indispensabile stabilire che la gratuità della garanzia ISMEA, non comporta, in ogni caso, utilizzo del plafond aziendale in termini di de minimis. Differimento almeno fino al 30 aprile 2020 della sospensione dei versamenti ai fini Iva prevista dall’art. 61 del D.L. Cura Italia, Inserimento al comma 2 dell’art. 61, del D.L. Cura Italia della lettera: “s) datori di lavoro agricoli e lavoratori autonomi agricoli”. Modifica del testo del c. 5, dell’art 62, del D.L. Cura Italia, sostituendo le parole "massimo di cinque rate mensili " con “massimo di 12 rate mensili". Inserire all’art. 62, del D.L. Cura Italia il seguente comma: “8. Sono previste misure di compensazione - credito d'imposta - per le imprese che hanno subito e subiranno nel periodo compreso tra il 21 febbraio il 30 giugno 2020 una diminuzione del fatturato, superiore al 30% in riferimento allo stesso periodo dell’anno 2019. Occorre innalzare il plafond aziendale a € 25.000,00 (o importo superiore) relativamente all’intervento previsto dal comma 2 dell’articolo 78 del D.L. Cura Italia affinché possa assumere una significativa importanza per sostenere la liquidità aziendale. Occorre prevedere specifiche modalità di sostegno e misure compensative mirate, anche attraverso strumenti straordinari, rivolte al settore agrituristico e inoltre ai comparti produttivi in primis il florovivaismo e quello lattiero-caseario che, più di altri, stanno subendo gli effetti della situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare. Occorre incentivare l’utilizzo e il consumo dei prodotti agricoli locali attraverso la leva fiscale (credito d’imposta).

GIUSTIZIA

Rendere la sospensione dei termini per la giustizia civile e penale, alla stregua di quanto avvenuto all’articolo 3 del decreto-legge n. 11 del 2020 per la giustizia amministrativa, perfettamente sovrapponibile alla normativa della sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 742 del 1969, prevedere la sospensione anche per le mediazioni; prevedere il deposito atti (qualsiasi atto) e le notifiche a mezzo PEC; prevedere rinvii d’ufficio delle udienze senza parti e comunicate a mezzo pec dalle cancellerie; prevedere che tutte le udienze previste nel periodo di sospensione rinviate d’ufficio e quelle fissate dopo il periodo di sospensione siano con udienza ad orario fisso; almeno fino al 30 aprile 2020, sospendere tutte le udienze e rinviarle d'ufficio, limitare le attività solo ad atti che incidono sulla libertà delle persone, sospendere tutti i termini processuali, compresi quelli di impugnazione, per tutte le giurisdizioni, anche laddove non sia fissata udienza; contemplare l’immediata emanazione, da parte del Governo, di nuove misure organizzative per gli istituti penitenziari, tali da disciplinare la sicurezza dei reclusi e della polizia penitenziaria in funzione dell’emergenza epidemiologica; prevedere la possibilità che l’obbligo di autentica venga fatto, oltre che di persona, anche su firme digitali o su firme analogiche scansionate e pervenute a mezzo fax o e-mail, purché, in questi due casi, corredati di copia del documento di identità; valutare la questione dei termini a ritroso. Ed anche sui termini ante processo esecutivo. Ex termine per chiedere pignoramento dopo notifica atto di precetto; accompagnare le future misure economiche con la previsione della corresponsione di un’indennità ai giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, per il periodo non lavorato a causa della sospensione delle udienze.

POLITICHE SOCIALI

Occorre prorogare tutte i termini relativi alle scadenze inerenti gli enti del Terzo Settore, come evidenziate nell'art. 35 del D.L. Cura Italia, visto il prorogarsi dell'emergenza sanitaria. Si rende opportuno estendere il voucher per acquisto servizi di babysitting: a) aumentando da 12 a 14 anni l’età dei minori interessati; b) estendere  anche per i familiari di disabili, in caso mancanza di possibilità di assistenza presso il centro diurno o con prestazioni domiciliari, la possibilità di richiedere un voucher per attivare l'aiuto retribuito domiciliare di qualcuno. Facendo riferimento al comma 6 dell’art. 33 della 104/1992, si ritiene opportuno di estendere  il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, come previsto dal comma 1, dell’art. 24 del D.L. 18/2020, anche ai dipendenti che hanno loro stessi una disabilità riconosciuta.

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