Modifiche alla disciplina del porto e della detenzione delle armi

Modifiche alla disciplina del porto e della detenzione delle armi
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La legge 104/2018 ha introdotto numerose modifiche alla disciplina del porto e della detenzione delle armi.

In particolare, si vuole evidenziare l’innovazione inserita dell’articolo 14 della stessa legge che ha stabilito l’obbligo, anche per i soli detentori di armi, di produrre una certificazione medica valida per 5 anni.

La norma, varata nel 2018, prevedeva un periodo transitorio di un anno per consentire l’adeguamento volontario e graduale alla nuova disposizione, il cui termine è scaduto dal 14 settembre 2019.

Pertanto, qualora i detentori di armi non abbiano provveduto al deposito della certificazione richiesta, nelle prossime settimane riceveranno una diffida ad adempiere al suddetto obbligo di legge entro 60 giorni, trascorsi i quali potranno subire l’adozione di un provvedimento di divieto detenzione armi, disposto dal Prefetto su proposta del Questore, ai sensi dell’articolo 39 del  Testo Unico delle Leggi di P.S..

Per evitare una drastica conseguenza in caso di mancato rispetto dell’ obbligo stabilito dal legislatore, posto a tutela della sicurezza pubblica e per accrescere il livello di garanzia nell’affidabilità dei soggetti in possesso di armi, si invitano gli utenti che non abbiano ancora provveduto all’adempimento richiesto, a presentare o a trasmettere, anche attraverso la posta ordinaria, all’Ufficio Armi della Questura di Vercelli, la necessaria certificazione.

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