Saldi invernali dal 5 gennaio al 2 marzo

Saldi invernali dal 5 gennaio al 2 marzo
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I saldi invernali si svolgeranno dal 5 gennaio al 2 marzo 2021.

L’inizio delle vendite deve essere comunicato con l’affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell’esercente di una cartello di informazione per il pubblico, ai sensi dell’Art. 14 della L.R. n. 28 del 12/11/1999 che al comma 3 recita: “L’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all’art. 15”.

Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.

Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate come da comunicazione presentata al Comune e l’indicazione della durata della vendita. Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata. In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l’uso delle dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone.

Le violazioni alle norme nazionali e regionali e alle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione (SALDI) sono punite ai sensi dell’art. 22, commi 3,6 e 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n.° 114 e s.m.i.. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni. DISPOSIZIONI FINALI Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall’Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.° 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ovvero il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

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