Firmato il nuovo decreto: l'elenco delle attività aperte
AGGIORNAMENTO ORE 20
Giuseppe Conte ha ufficialmente firmato il nuovo decreto.
Oltre a supermercati, farmacie e parafarmacie, possono rimanere aperte le attività finanziarie e assicurative, edicole, uffici postali, ingrosso di carta, agenzie di distribuzione di giornali, riviste e libri, gli alberghi, le attività di studi legali, ingegneria e i call center.
Il decreto entra in vigore a partire da lunedì 23 marzo, ma le attività che saranno sospese dovranno cessare i propri servizi entro mercoledì 25 marzo.
AGGIORNAMENTO ORE 17
In attesa del testo completo del decreto annunciato nella scorsa serata dal premier Giuseppe Conte, è stato reso noto l'elenco ufficioso delle attività ritenute essenziali e che, quindi, saranno regolarmente erogate (perlopiù nei settori della logistica e trasporti, farmaci e sanità, energia e agroindustria, servizi bancari, postali e finanziari).
Di seguito l'elenco completo delle succitate attività essenziali:
- Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- Pesca e acquacoltura
- Estrazione di carbone
- Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
- Fabbricazione di imballaggi in legno
- Fabbricazione di carta
- Stampa e riproduzione di supporti registrati
- Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- Fabbricazione di prodotti chimici
- Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- Fabbricazione di articoli in gomma
- Fabbricazione di articoli in materie plastiche
- Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- Metallurgia
- Fabbricazione di prodotti in metallo
- Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi
- Fabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico non elettriche
- Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
- Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- Fabbricazione di casse funebri
- Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- Gestione delle reti fognarie
- Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- Ingegneria civile
- Installazione di impianti elettrici
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica
- Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
- Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT
- Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
- Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale
- Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
- Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a
- Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
- Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- Trasporto aereo
- Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- Servizi postali e attività di corriere
- Alberghi e strutture simili
- Servizi di informazione e comunicazione
- Attività finanziarie e assicurative
- Attività legali e contabili
- Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- Ricerca scientifica e sviluppo
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- Servizi veterinari
- Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
- Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
- Noleggio di macchine e attrezzature agricole
- Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- Noleggio di mezzi di trasporto aereo
- Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
- Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
- Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera
- Servizi di vigilanza privata
- Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- Attività di pulizia e disinfestazione
- Attività dei call center
- Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- Istruzione
- Assistenza sanitaria
- Servizi di assistenza sociale residenziale
- Assistenza sociale non residenziale
- Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Le misure da adottare, sull'intero territorio nazionale, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 indicate nella bozza del decreto:
- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.